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La qualità della vita è condizionata dagli spazi quotidiani, dagli spostamenti, dai ritmi urbani, dall'ambiente e dalle relazioni sociali.
Izmo opera in questo ambito: stimola e causa mutamenti condivisi da chi è coinvolto attraverso installazioni, software, oggetti ed architetture, fino al progetto urbano.
Il metodo progettuale si fonda sulle teorie della complessità: Izmo osserva, interviene e aggiusta i suoi interventi in base a quanto osserva.
La forza di Izmo è dovuta alle diverse professionalità dei membri del gruppo ed alla capacità di condividere i diversi punti di vista contemporaneamente.
E' costituita ai sensi dell'art. 12 e segg. c.c. un'Associazione culturale denominata: "IZMO"
l'associazione ha sede in Torino, Via Breglio N. 17.
La qualità della vita è condizionata dagli spazi quotidiani, dagli spostamenti, dai ritmi urbani, dall'ambiente e dalle relazioni sociali.
Izmo opera in questo ambito: stimola e causa mutamenti condivisi da chi è coinvolto attraverso installazioni, software, oggetti ed architetture, fino al progetto urbano.
Il metodo progettuale si fonda sulle teorie della complessità: Izmo osserva, interviene e aggiusta i suoi interventi in base a quanto osserva.
La forza di Izmo è dovuta alle diverse professionalità dei membri del gruppo ed alla capacità di condividere i diversi punti di vista contemporaneamente.
L'associazione ricerca e coordina figure professionali specializzate quando necessario.
L’associazione non ha fine di lucro.
Nell`ambito dei temi di interesse (architettura, arte, urbanistica, design, sociologia e nuovi media) l'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa:
- organizzare e promuovere iniziative culturali rivolte alle diverse attività artistiche;
- organizzare convegni, seminari, esposizioni, iniziative didattiche ed artigianali su temi di interesse per i propri associati e/o per soggetti terzi;
- incentivare e curare la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;
- organizzare e promuovere progetti mirati di studio e ricerca;
- organizzare la raccolta di documentazione concernente i settori e i temi di interesse dell'Associazione, mettendola a disposizione dei propri associati e di soggetti terzi;
- organizzare e promuovere l'edizione e la diffusione dei risultati delle ricerche, degli atti dei convegni e di qualsiasi altra opera attinente l’oggetto sociale utilizzando i mezzi e i supporti più opportuni.
Nella realizzazione di tali attività l'Associazione potrà delegare a persone ed enti pubblici e privati la gestione normativa, amministrativa e finanziaria; riservando in ogni caso a sé la direzione e l'organizzazione degli aspetti scientifici delle iniziative stesse.
L'Associazione potrà collaborare per la realizzazione delle iniziative che s’inquadrano nei propri fini, con enti scientifici e culturali quali, Università, Istituti, Fondazioni e centri di ricerca pubblici e privati nonché con pubbliche amministrazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) la Commissione degli Esperti.
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.
I Soci si distinguono in soci fondatori, ordinari e simpatizzanti.
Il Consiglio Direttivo decide annualmente, secondo le modalità stabilite, il passaggio dei soci da ordinari a fondatori considerando principalmente l’impegno profuso per il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione
I soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo del1'Associazione. Non si fanno eccezioni in funzione della temporaneità di partecipazione del socio alla vita associativa.
Il periodo associativo ha durata di 12 mesi e si rinnova con il pagamento della quota annuale. Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 1 mese prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Il Consiglio Direttivo decide all'unanimità l'esclusione di associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.
Un'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale, iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati, ai soci, per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea si riunisce nella sede dell'Associazione o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci fondatori, ordinari e simpatizzanti. I soci ordinari possono essere minorenni. I soci fondatori devono essere maggiorenni. Ogni associato fondatore e ordinario ha diritto ad un voto. Il socio ordinario si candida spontaneamente e il Consiglio direttivo decide se accettare o meno la sua candidatura. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci fondatori che rappresentino, almeno, il 50 per cento dei soci fondatori. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci fondatori presenti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci fondatori e ordinari presenti, o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio fondatore o ordinario. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Presidente ed un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Le assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti iscritti che rappresentino non meno della decima parte degli stessi.
I soci fondatori, riuniti in Assemblea straordinaria, possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3. Per la validità delle deliberazioni di cui al presente articolo, è necessaria la presenza, sia di prima sia di seconda convocazione, di almeno i tre quarti dei soci ed il consenso di tre quarti dei voti dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è costituito dai soci fondatori che richiedono di farne parte e da un numero di rappresentanti, scelti dall'Assemblea dei Soci, tra i soci ordinari in numero non superiore alla metà dei soci fondatori membri del Consiglio Direttivo.Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri cosi eletti rimangono in carica sino alla cadenza naturale dell'organo. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
d) delibera sull'ammissione dei soci;
e) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione;
f) nomina i componenti della Commissione degli Esperti
di cui al successivo articolo 18;
g) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'Assemblea dei soci;
h) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
i) emana ogni provvedimento riguardante il personale;
l) conferisce e revoca procure;
m) nomina, al proprio interno, il responsabile di ciascuna sede periferica.
n) delega decisioni alla votazione dell'assemblea dei soci
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio, ed uno o più Vice-Presidenti. Il Consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno due Consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto dei consiglieri presenti.
La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi, sono conferite al Presidente.
La Commissione degli Esperti è formata da studiosi, ricercatori ed esperti italiani e stranieri nelle aree di attività dell'Associazione. La Commissione degli Esperti è nominata dal Consiglio Direttivo ad unanimità dei voti. I componenti restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo. La nomina dei componenti può essere revocata dal Consiglio Direttivo con l'unanimità dei voti in caso di condotta incompatibile con i principi e lo Statuto dell'Associazione. Alla Commissione degli Esperti partecipano di diritto i membri del Consiglio Direttivo. La Commissione degli Esperti viene convocata almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta se ne ravveda la necessità o l'opportunità su iniziativa del Presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo. La Commissione degli Esperti collabora con il Consiglio Direttivo nella definizione dei programmi di ricerca, di formazione e documentazione dell’Associazione. La Commissione degli Esperti può proporre al Consiglio Direttivo l'ampliamento della Commissione medesima con la nomina di altri componenti. I componenti della Commissione degli Esperti possono ricevere il rimborso delle spese di trasferta sostenute nell'ambito della loro attività, qualora la riunione si svolga fuori del luogo di residenza dei componenti medesimi, fermo restando il divieto di distribuzione indiretta di utili di cui al successivo articolo 21.
Su richiesta di un significativo numero di soci là dove si dimostri necessario, può essere costituita una sede periferica. L'ambito territoriale verrà definito all'atto di costituzione della sede periferica. In ogni sede periferica deve essere nominato un responsabile della sede membro del Consiglio.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) tasse di iscrizione;
b) quote annuali di associazione;
c) proventi di gestione;
d) contributi volontari, lasciti e donazioni.
L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio, e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre il Consiglio direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione ed entro il 31 maggio successivo il conto economico, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno per la definitiva approvazione. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere messi a disposizione nella sede dell'Associazione perché i Soci possano prenderne visione. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto su delibera dell'Assemblea dei Soci ad altre associazioni che perseguano fini analoghi.
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.